Dir. - Ogni forza esterna che, per il suo potere superiore, determina la
persona, in modo necessario ed inevitabile, ad un atto positivo o negativo. Il
codice penale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per
caso fortuito o per forza maggiore. A norma del codice civile il debitore
è liberato dalla sua obbligazione quando un avvenimento imprevedibile ed
inevitabile ne ha reso impossibile l'adempimento o l'esatto adempimento.